
Imposta di Soggiorno
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Pescia (Pistoia)
Gentili ospiti,
Vi informiamo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno pari ad Euro 1,00 per persona, a notte, la quale sarà applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi a tutti i soggetti, non residenti nel Comune di Pescia, che pernottano presso la nostra struttura ricettiva. Ricordiamo inoltre l’obbligo di conservazione delle ricevute e/o fatture emesse quietanzate comprovanti il pagamento dell’imposta di soggiorno.
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FINALITA'
Il gettito dell'imposta versato al Comune di Pescia dovrà essere finalizzato per interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
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i minori fino al 12 anno compreso;
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i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescia;
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i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescia per un massimo di due persone per paziente;
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i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
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e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
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gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
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i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di emergenze ambientali;
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sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
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il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
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i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.
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gli studenti che svolgono tirocini o stage 2.
L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
Ringraziando per la cortese attenzione, Vi auguriamo una piacevole vacanza in oasi.
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La Direzione
