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Imposta di Soggiorno

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Pescia (Pistoia)

Gentili ospiti,

 

Vi informiamo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno pari ad Euro 1,00 per persona, a notte, la quale sarà applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi a tutti i soggetti, non residenti nel Comune di Pescia, che pernottano presso la nostra struttura ricettiva. Ricordiamo inoltre l’obbligo di conservazione delle ricevute e/o fatture emesse quietanzate comprovanti il pagamento dell’imposta di soggiorno.

FINALITA'

Il gettito dell'imposta versato al Comune di Pescia dovrà essere finalizzato per interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

 

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: 

  1. i minori fino al 12 anno compreso; 

  2. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescia;

  3. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescia per un massimo di due persone per paziente;

  4. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

  5. e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

  6. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

  7. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di emergenze ambientali;

  8. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

  9. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

  10. i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.

  11. gli studenti che svolgono tirocini o stage 2. 

 

L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

 

Ringraziando per la cortese attenzione, Vi auguriamo una piacevole vacanza in oasi.

La Direzione

OASI LIGNANA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

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