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Imposta di Soggiorno

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Pescia (Pistoia)

Gentili ospiti,

 

Vi informiamo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno pari ad Euro 1,00 per persona, a notte, la quale sarà applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi a tutti i soggetti, non residenti nel Comune di Pescia, che pernottano presso la nostra struttura ricettiva. Ricordiamo inoltre l’obbligo di conservazione delle ricevute e/o fatture emesse quietanzate comprovanti il pagamento dell’imposta di soggiorno.

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FINALITA'

Il gettito dell'imposta versato al Comune di Pescia dovrà essere finalizzato per interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

 

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: 

  1. i minori fino al 12 anno compreso; 

  2. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescia;

  3. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescia per un massimo di due persone per paziente;

  4. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

  5. e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

  6. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

  7. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di emergenze ambientali;

  8. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

  9. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

  10. i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.

  11. gli studenti che svolgono tirocini o stage 2. 

 

L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

 

Ringraziando per la cortese attenzione, Vi auguriamo una piacevole vacanza in oasi.

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La Direzione

OASI LIGNANA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

Registro delle Imprese di Pistoia P. IVA & C.F. 02081110476 - Az. Agrituristica autorizzata CIN: IT047012B5CVXLPM9I

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